Art. 3
Assistenza per le richieste di informazioni
In vigore dal 29 apr 2003
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce all'autorità richiedente tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti. A tale fine, esercita i poteri previsti dalla normativa vigente per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale.
2. La richiesta di informazioni contiene il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona sul conto della quale debbono essere fornite le informazioni, cui l'autorità richiedente ha normalmente accesso. La richiesta contiene, altresì, la natura e l'importo del credito.
3. Le informazioni non sono fornite quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, quando la loro divulgazione può pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico ovvero quando non possono essere ottenute per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa l'autorità richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;69#art-3