Art. 3

Assistenza per le richieste di informazioni

In vigore dal 29 apr 2003
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce all'autorità richiedente tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti. A tale fine, esercita i poteri previsti dalla normativa vigente per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale. 2. La richiesta di informazioni contiene il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona sul conto della quale debbono essere fornite le informazioni, cui l'autorità richiedente ha normalmente accesso. La richiesta contiene, altresì, la natura e l'importo del credito. 3. Le informazioni non sono fornite quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, quando la loro divulgazione può pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico ovvero quando non possono essere ottenute per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa l'autorità richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;69#art-3

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Assistenza per le richieste di informazioni (Art. 3 Attuazione della direttiva 2001/44/CE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonche' ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all'IVA ed a talune accise.) — Testo vigente | Portale Normativo