Art. 2

Definizioni

In vigore dal 29 apr 2003
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "autorità richiedente", l'autorità competente di uno Stato membro che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti di coi all'; b) "autorità adita", l'autorità competente di uno Stato membro a ricevere una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'; c) "dazi all'importazione", i dazi doganali e gli oneri che hanno effetto equivalente sulle importazioni, nonché gli oneri previsti all'importazione nell'ambito della politica agricola comune o le disposizioni specifiche relative a determinati prodotti derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; d) "dazi all'esportazione", i dazi doganali e gli oneri che hanno effetto equivalente sulle esportazioni, nonché gli oneri previsti all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune o le disposizioni specifiche relative a determinati prodotti derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; e) "imposte sul reddito e sul capitale", le imposte di cui al combinato disposto dell', paragrafi 3 e 4 della direttiva 77/799/CEE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 506; f) "imposte sui premi assicurativi", le imposte di cui all'allegato A, nonché i crediti relativi a quelle di natura identica o analoga che saranno aggiunte a dette imposte o ad esse sostituite. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione Europea, le date di entrata in vigore delle imposte di natura identica o analoga che saranno aggiunte o sostituite alle imposte di cui al comma 1, lettera f). 3. L'autorità nazionale abilitata, nell'ambito delle vigenti norme, a formulare e riavere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all', comma 2 è il Ministero dell'economia e delle finanze.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;69#art-2

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Definizioni (Art. 2 Attuazione della direttiva 2001/44/CE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonche' ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all'IVA ed a talune accise.) — Testo vigente | Portale Normativo