Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 29 apr 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l', commi 1, 2, e 5, e l'allegato A; Vista la direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE, relativa all assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato nella seduta; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Ambito di applicazione 1. Il presente decreto fissa le norme di mutua assistenza per il recupero dei Crediti sorti in un altro Stato membro, nelle materie di cui al successivo comma 2. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai crediti relativi: a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni; b) ai contributi ed agli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; c) ai dazi all'importazione; d) ai dazi all'esportazione; e) all'imposta sul valore aggiunto; f) alle accise sui tabacchi lavorati, sull'alcole e bevande alcoliche e sugli oli minerali; g) alle imposte sul reddito e sul capitale; h) alle imposte sui premi assicurativi; i) agli interessi, alle penali e sanzioni amministrative, e alle spese relativi ai crediti di cui alle lettere da a) a h), con l'esclusione di qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;69#art-1

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