Art. 10
Norme di esecuzione
In vigore dal 29 apr 2003
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con uno o più decreti, ad adottare le disposizioni di attuazione del presente decreto, anche sulla base di quelle emanate dai competenti organi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 76/308/CEE.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica annualmente alla Commissione europea il numero delle domande di informazioni, di notifica e di recupero inviate e ricevute nel corso dell'anno, l'importo dei crediti e l'ammontare di quelli recuperati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;69#art-10