Art. 12
Disposizioni transitorie
In vigore dal 29 apr 2003
1. Per le richieste di assistenza pervenute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della predetta data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;69#art-12