Art. 9.29
Modifiche all'articolo 94 del decreto legislativo numero 385 del 1993.
In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 94 del decreto legislativo
numero 385 del 1993).
1. All'articolo 94 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della banca perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della società ed il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-29