Art. 9.30
Modifiche all'articolo 96-bis del decreto legislativo numero 385 del 1993.
In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 96-bis del decreto legislativo
numero 385 del 1993).
1. All'articolo 96-bis, comma 4, del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
"c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;";
b) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari di partecipazioni rilevanti ai fini dell'articolo 19;".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-30