Art. 9.25
Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo numero 385 del 1993.
In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo
numero 385 del 1993).
1. All'articolo 76 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, può disporre, nei casi indicati nell'articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione della banca. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-25