Art. 9.20
Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo numero 385 del 1993.
In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo
numero 385 del 1993).
1. L'articolo 63 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 63 (Partecipazioni). - 1. In materia di partecipazioni in società finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV.
2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-20