Art. 9.21

Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo numero 385 del 1993.

In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo numero 385 del 1993). 1. All'articolo 70 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Alle banche non si applica il titolo IV della legge fallimentare e l'articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo od i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato."
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-21

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