Art. 9.24

Modifiche all'articolo 73 del decreto legislativo numero 385 del 1993.

In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 73 del decreto legislativo numero 385 del 1993). 1. All'articolo 73 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. È comunque esclusa ogni distribuzione di utili."
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Modifiche all'articolo 73 del decreto legislativo numero 385 del 1993. (Art. 9.24 Riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.) — Testo vigente | Portale Normativo