Art. 9.27
Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo numero 385 del 1993.
In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo
numero 385 del 1993).
1. All'articolo 84 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato del controllo contabile o della revisione, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-27