Art. 9.32
Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo numero 385 del 1993.
In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo
numero 385 del 1993).
1. All'articolo 99 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I commissari liquidatori depositano annualmente presso l'ufficio del registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-32