Art. 9.36

Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo numero 385 del 1993.

In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo numero 385 del 1993). 1. All'articolo 109 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali)"; b) al comma 1, le parole: "e di onorabilità" sono sostituite dalle parole: ", onorabilità e indipendenza"; c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto."; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale."; e) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'intermediario finanziario si applicano i commi 2 e 4."
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-36

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