Art. 9.38
Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo numero 385 del 1993.
In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo
numero 385 del 1993).
1. All'articolo 111 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, l'organo amministrativo convoca l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-38