Art. 9.39
Modifiche all'articolo 112 del decreto legislativo numero 385 del 1993.
In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 112 del decreto legislativo
numero 385 del 1993).
1. All'articolo 112 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il collegio sindacale informa senza indugio l'UIC, ovvero la Banca d'Italia qualora si tratti di un intermediario iscritto nell'elenco speciale, di tutti gli atti od i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione od una violazione delle norme che disciplinano l'attività degli intermediari finanziari. A tali fini lo statuto dell'intermediario, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.";
b) il comma 2 è abrogato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-39