Art. 9.42
Modifiche all'articolo 132-bis del decreto legislativo numero 385 del 1993.
In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 132-bis del decreto legislativo
numero 385 del 1993).
1. L'articolo 132-bis del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 132-bis (Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale). - 1.
Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-42