Art. 9.46

Modifiche all'articolo 139 del decreto legislativo numero 385 del 1993.

In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 139 del decreto legislativo numero 385 del 1993). 1. All'articolo 139 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Partecipazioni in banche, in società finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari)"; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24 commi 1 e 3, dell'articolo 25, commi 3 e 4, dell'articolo 108, commi 3 e 4, e dell'articolo 110, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 a 51.645 euro."; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società finanziarie capogruppo."
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-46

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