Art. 9.48
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo numero 58 del 1998.
In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all' del decreto legislativo
numero 58 del 1998).
1. All' del decreto legislativo numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile;";
b) dopo il comma 6, sono aggiunti, infine:
"6-bis. Per `partecipazionì si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-48