Art. 9.31

Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo numero 385 del 1993.

In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo numero 385 del 1993). 1. All'articolo 98 del decreto legislativo numero 385 del 1993, la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "b) una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, dell'amministrazione controllata, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali, nonché quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo."
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-31

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Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo numero 385 del 1993. (Art. 9.31 Riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.) — Testo vigente | Portale Normativo