Titolo III

Art. 51

(L-R) L'espropriazione per opere militari

In vigore dal 1 gen 2002
(L-R) L'espropriazione per opere militari 1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare. (L) 2. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II. (L) 4. Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitù militari. (L)
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325#art-51

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