Titolo V
Art. 56
(L) Disposizioni sulla determinazione dell'indennità di espropriazione
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Disposizioni sulla determinazione
dell'indennità di espropriazione
1. Il soggetto già espropriato alla data dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359, può accettare l'indennità provvisoria con esclusione della riduzione del quaranta per cento, di cui all', se alla stessa data risultava ancora contestabile la determinazione dell'indennità di esproprio. (L)
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325#art-56