Titolo IV
Art. 53
(L) Disposizioni processuali.
In vigore dal 16 set 2010
(L)
Disposizioni processuali.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).
2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. (L)
Note all'articolo
- La Corte costituzionale, con sentenza 3- 11 maggio 2006, n. 191 (in G.U. 1a s.s. 17/5/2006, n. 20) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a " i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati", non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325#art-53