Capo XI
Art. 50
(L-R) Indennità per l'occupazione
In vigore dal 1 gen 2002
(L-R)
Indennità per l'occupazione
1. Nel caso di occupazione di un area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. (L)
2.
3. Contro la determinazione della commissione, è proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell', in quanto compatibili. (L)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325#art-50