Titolo V

Art. 55

(L) Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996 1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità alla data del 30 settembre 1996, ai fini della determinazione del risarcimento del danno si applicano i criteri previsti dall', con esclusione della riduzione del quaranta per cento e con l'incremento dell'importo nella misura del dieci per cento. (L) 2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1o gennaio 1997. (L)
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325#art-55

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