Capo X

Art. 46

(L) La retrocessione totale

In vigore dal 1 gen 2002
(L) La retrocessione totale 1. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilità della sua esecuzione, l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennità. (L) 2. Dall'avvio dei lavori di cui al comma 1 decorre il termine di validità di cinque anni dell'autorizzazione prevista dall' del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357. (L)
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325#art-46

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