Sez. II
Art. 16
(L-R) Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo
In vigore dal 1 gen 2002
(L-R)
Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo
1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del
potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tal fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. (L)
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12. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato l'amministrazione integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi. (L)
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325#art-16