Sez. II
Art. 15
(L-R) Disposizioni sulla redazione del progetto
In vigore dal 1 gen 2002
(L-R)
Disposizioni sulla redazione del progetto
1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possano essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata. (L)
2.
3.
4.
5. In caso di progetti relativi a tracciati ferroviari, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata entro trenta giorni dall'approvazione del progetto ai sensi dell' e si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. (L)
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325#art-15