Capo IVSez. I

Art. 20

(L-R)La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione

In vigore dal 1 gen 2002
(L-R) La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione 1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi tenta giorni il promotore dell'epropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario sono tenuti a concludere l'accordo di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennità di espropriazione. Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di concludere l'accordo di cessione, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula. (L) 9. L'accordo di cessione volontaria è trascritto entro quindici giorni presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente. (L) 10.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325#art-20

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