Capo IVSez. I

Art. 22

(L-R) Determinazione urgente dell'indennità provvisoria

In vigore dal 1 gen 2002
(L-R) Determinazione urgente dell'indennità provvisoria 1. 2. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all', comma 1. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. (L) 3. 4. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325#art-22

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