Sez. II

Art. 17

(L-R) L'approvazione del progetto definitivo

In vigore dal 1 gen 2002
(L-R) L'approvazione del progetto definitivo 1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo: a) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio; b) comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, se non sono necessari concerti, intese, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, mentre, se essi sono necessari, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dalla data in cui l'amministrazione che ha approvato il progetto dà atto della avvenuta acquisizione degli atti di assenso. (L) 2. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta anche quando è approvato il progetto definitivo dell'opera con uno degli atti previsti dall', comma 1. (L) 3.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325#art-17

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