Capo III›Sez. I
Art. 14
(L-R)Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità
In vigore dal 1 gen 2002
(L-R)
Istituzione degli elenchi degli atti
che dichiarano la pubblica utilità
1. L'autorità che emana uno degli atti previsti dall', comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero dei lavori pubblici, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale. (L)
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati. (L)
3.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325#art-14