Sez. IV
Art. 41
(L-R)Commissione competente alla determinazione del valore agricolo
In vigore dal 1 gen 2002
(L-R)
Commissione competente alla determinazione del valore agricolo
1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:
a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;
c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia, o da un suo delegato;
e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla regione;
f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. (L)
2. La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1. (L)
3.
4.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325#art-41