Art. 50 · (L-R) Indennità per l'occupazione
Capo XI

Art. 50

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(L-R) Indennità per l'occupazione

In vigore dal 1 gen 2002
(L-R) Indennità per l'occupazione 1. Nel caso di occupazione di un area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. (L) 2. 3. Contro la determinazione della commissione, è proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell', in quanto compatibili. (L)
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325#art-50