Titolo III
Art. 51
51 / 59(L-R) L'espropriazione per opere militari
In vigore dal 1 gen 2002
(L-R)
L'espropriazione per opere militari
1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare. (L)
2.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II. (L)
4. Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitù militari. (L)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325#art-51