Capo IV

Art. 89

(L) Parere sugli strumenti urbanistici (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Parere sugli strumenti urbanistici (legge 3 febbraio 1974, n. 64, ) 1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all', devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. 2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale. 3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-89

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(L) Parere sugli strumenti urbanistici (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13) (Art. 89 Disposizioni legislative in materia edilizia. (Testo B)) — Testo vigente | Portale Normativo