Capo IV

Art. 92

(L)Edifici di speciale importanza artistica (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 16)

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Edifici di speciale importanza artistica (legge 3 febbraio 1974, n. 64, ) 1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-92

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
(L)Edifici di speciale importanza artistica (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 16) (Art. 92 Disposizioni legislative in materia edilizia. (Testo B)) — Testo vigente | Portale Normativo