Capo IV
Art. 92
(L)Edifici di speciale importanza artistica (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 16)
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Edifici di speciale importanza artistica (legge 3 febbraio 1974, n. 64, )
1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-92