Capo IV

Art. 88

(L) Deroghe (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Deroghe (legge 3 febbraio 1974, n. 64, ) 1. Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche, di cui al precedente , dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici. 2. La possibilità di deroga deve essere prevista nello strumento urbanistico generale e le singole deroghe devono essere confermate nei piani particolareggiati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-88

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo