Capo IV

Art. 86

(L)Verifica delle strutture (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Verifica delle strutture (legge 3 febbraio 1974, n. 64, ) 1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all' è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura. 2. Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-86

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(L)Verifica delle strutture (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10) (Art. 86 Disposizioni legislative in materia edilizia. (Testo B)) — Testo vigente | Portale Normativo