Sez. II
Art. 94
(L) Autorizzazione per l'inizio dei lavori (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Autorizzazione per l'inizio dei lavori (legge 3 febbraio 1974, n. 64, )
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all', non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-94