Art. 94 · (L) Autorizzazione per l'inizio dei lavori (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)
Sez. II

Art. 94

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(L) Autorizzazione per l'inizio dei lavori (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Autorizzazione per l'inizio dei lavori (legge 3 febbraio 1974, n. 64, ) 1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all', non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. 2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. 3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. 4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-94