Sez. III
Art. 99
(L) Esecuzione d'ufficio (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Esecuzione d'ufficio (legge 3 febbraio 1974, n. 64, )
1. Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all', dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-99