Sez. III
Art. 100
L) Competenza della Regione (Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Competenza della Regione
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, )
1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui agli , ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.
2. In caso di inadempienza si applica il disposto dell'.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis".
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-100