Sez. IV

Art. 105

(L) Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato (legge 3 febbraio 1974, n. 64, ) 1. L'inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-105

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