Sez. IV
Art. 106
(L) Esenzione per le opere eseguite dal genio militare (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Esenzione per le opere eseguite dal genio militare (legge 3 febbraio 1974, n. 64, )
1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l'osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo è assicurata dall'organo all'uopo individuato dal Ministero della difesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-106