Sez. IV

Art. 106

(L) Esenzione per le opere eseguite dal genio militare (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Esenzione per le opere eseguite dal genio militare (legge 3 febbraio 1974, n. 64, ) 1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l'osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo è assicurata dall'organo all'uopo individuato dal Ministero della difesa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-106

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