Art. 99 · (L) Esecuzione d'ufficio (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)
Sez. III

Art. 99

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(L) Esecuzione d'ufficio (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Esecuzione d'ufficio (legge 3 febbraio 1974, n. 64, ) 1. Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all', dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-99