Art. 6
In vigore dal 29 lug 2001
1. Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono inseriti i seguenti:
"Art. 18-bis. - 1. L'osservanza delle disposizioni di cui agli è prescritta a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179 del codice di procedura penale.
2. L'errata individuazione, ad opera dell'autorità procedente, della lingua presunta nelle ipotesi previste dagli , comma 2, e 15, comma 1, non comporta alcuna nullità.
Art. 18-ter. - 1. Nei casi previsti dall'articolo 109, comma 2, del codice di procedura penale, per assicurare l'effettività della difesa, l'autorità giudiziaria, nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'articolo 97, comma 4, del codice di procedura penale, assegna il difensore d'ufficio conformemente all'appartenenza linguistica dell'imputato.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-29;283#art-6