Art. 9

In vigore dal 29 lug 2001
1. Dopo l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come sostituito dal presente decreto, è inserito il seguente: "Art. 20-bis. - 1. Nei procedimenti di volontaria giurisdizione dinanzi al tribunale per i minorenni avviati d'ufficio, l'atto iniziale del procedimento è redatto nella lingua presunta del soggetto destinatario del provvedimento. 2. Il processo prosegue monolingue se i genitori del minore scelgono la medesima lingua, in caso contrario il processo è bilingue. 3. In ogni caso il minore deve essere sempre ascoltato nella lingua materna.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-29;283#art-9

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