Art. 4

In vigore dal 29 lug 2001
1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è sostituito dal seguente: "Art. 17. - 1. La persona sottoposta alle indagini o l'imputato può chiedere, con dichiarazione resa personalmente all'autorità procedente o fatta alla medesima pervenire per atto scritto anche tramite il difensore, che la prosecuzione del procedimento abbia luogo nell'altra lingua. Tale dichiarazione non può intervenire prima del decorso di 24 ore dalla conclusione dell'interrogatorio. 2. Tale dichiarazione è ammessa una sola volta nel corso del procedimento di primo grado e deve intervenire non oltre l'apertura del dibattimento ovvero, in caso di richiesta di giudizio abbreviato, non oltre la formulazione di tale richiesta. 3. La variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti formati precedentemente.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-29;283#art-4

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Art. 4 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e di processo civile, nonche' in materia di assegnazioni di sedi notarili, e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci. — Testo vigente | Portale Normativo