Art. 4
In vigore dal 29 lug 2001
1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. La persona sottoposta alle indagini o l'imputato può chiedere, con dichiarazione resa personalmente all'autorità procedente o fatta alla medesima pervenire per atto scritto anche tramite il difensore, che la prosecuzione del procedimento abbia luogo nell'altra lingua. Tale dichiarazione non può intervenire prima del decorso di 24 ore dalla conclusione dell'interrogatorio.
2. Tale dichiarazione è ammessa una sola volta nel corso del procedimento di primo grado e deve intervenire non oltre l'apertura del dibattimento ovvero, in caso di richiesta di giudizio abbreviato, non oltre la formulazione di tale richiesta.
3. La variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti formati precedentemente.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-29;283#art-4