Art. 7

In vigore dal 29 lug 2001
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è aggiunto il seguente: "4-bis. L'osservanza delle disposizioni dettate nei precedenti commi è prescritta a pena di nullità ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-29;283#art-7

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